Previsto un raddoppiamento del beneficio per chi acquista mobili, bonus mobili al 50%
Arredare la propria casa durante la ristrutturazione può essere molto vantaggioso, anzi, doppiamente vantaggioso. Il provvedimento sugli eco – bonus approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ha inserito la possibilità, per contribuenti che godono dell‘agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, di ricevere un’altra detrazione del 50% delle spese certificate per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione che si sta ristrutturando.
In pratica, si tratta di un’agevolazione cumulabile con lo sconto principale della ristrutturazione che è stato prolungato fino al 31 dicembre 2013. L’articolo 16 del decreto stabilisce, infatti, la possibilità di detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% delle spese attestate per l’acquisto di mobili. La detrazione va divisa tra quanti hanno diritto in dieci quote annuali di eguale valore ed è calcolata su un ammontare totale non superiore a 10 mila euro con uno sconto massimo di 5 mila euro nel decennio.
L’importo massimo detraibile dovrà essere rivolto alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. La nuova versione del bonus arredamento costituisce una riedizione di quella inserita con il decreto anticrisi del febbraio 2009, art. 2, Dl 5/2009, anche se con alcune differenze rilevanti. Se da una parte non possono beneficiare dell’agevolazione gli acquisti di elettrodomestici, computer e televisori, dall’altro viene riconosciuta una detrazione più che raddoppiata rispetto a quella del 20% stabilita dalla precedente edizione.
La condizione più importante per ricevere la detrazione del 50% è costituita dal fatto che i mobili acquistati devono essere destinati all’arredamento dell’unità abitativa oggetto di interventi di ristrutturazione. Non possono ottenere la detrazione coloro che rinnovano solamente l’arredamento senza altri lavori, ossia quanti comprano mobili per arredare una abitazione di nuova costruzione e che quindi non è stata ristrutturata.
Un aspetto delicato e controverso concerne l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni. Dalla formulazione della norma non emerge chiaramente se sia possibile beneficiare del bonus arredamento anche con riferimento alle ristrutturazioni cominciate prima dell’entrata in vigore del provvedimento (sia gli interventi per i quali spetta la detrazione del 36% sia quelli successivi al 26 giugno 2012 che potevano contare già sul 50%) i cui lavori potrebbero non essere ancora stati portati a termine.
Si considera, ad ogni modo, che l’articolo 16 del provvedimento, che richiama la proroga del recupero edilizio fino al 31 dicembre 2013, possa permettere di sfruttare lo sconto per per l’acquisto dei mobili per quanto concerne i lavori cominciati dopo il 26 giugno 2012, a patto che il pagamento sia avvenuto con le modalità richieste ( ipotesi comunque non frequente). Chi vuole godere del bonus arredamento deve impiegare le stesse modalità di pagamento previste per le ristrutturazioni.
Dunque l’acquisto deve essere regolato con bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
This entry was posted on sabato, giugno 8th, 2013 at 13:06
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Posted in: Senza categoria